Solidarietà negli appalti: addio agli obblighi di controllo
A cura della redazione
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 03/06/2008 il DL 97/2008 che tra le numerose disposizioni prevede all'art.3, comma 8, l'abrogazione delle novità previste dal decreto Bersani in materia di solidarietà del committente negli appalti.
Come si ricorderà il DL 233/2006 convertito nella Legge 248/2006 ha introdotto un duplice ordine di responsabilità nell'ambito dei rapporti di appalto e subappalto, al fine di contrastare l'evasione del versamento delle ritenute e dei contributi dovuti dalle imprese con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati per l'esecuzione di detti contratti.
La prima riguarda la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a cui è tenuto il subappaltatore. Più precisamente era previsto che a decorrere dal 15 giugno 2008 il subappaltatore avrebbe dovuto comunicare all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti nonché esibire la documentazione attestante gli adempimenti fiscali e previdenziali dei dipendenti.
Tale responsabilità solidale comportava per l'appaltatore la possibilità di essere chiamato ad effettuare i versamenti omessi dal subappaltatore, comunque nel limite di importo del corrispettivo pattuito per il subappalto.
La seconda forma di responsabilità riguardava il rapporto tra il committente e l'appaltatore: in questo caso il committente doveva sospendere il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto sino al momento dell'esibizione, da parte dell'appaltatore, della documentazione comprovante la corretta effettuazione degli adempimenti connessi le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati. In caso di inosservanza di detto divieto, era prevista una sanzione particolarmente gravosa a carico del committente: una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 200.000.
L'abrogazione dei commi da 28 a 34 dell'art.35 del DL 223/2006 (che sarebbero dovuti entrare in vigore il 15/06/2008) lascia inalterato il quadro delle responsabilità vigente al 23/10/2003.
In sostanza la responsabilità solidale trova applicazione per gli aspetti retributivi e contributivi tra le parti coinvolte nell'appalto fino a 2 anni dopo la conclusione dello stesso. Resta invece esclusa la responsabilità per gli aspetti fiscali.
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