Solidarietà: la riduzione dell'orario si calcola su base settimanale
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3558 dell'8 febbraio 2010, ha precisato che, per le aziende che intendano usufruire dei contratti di solidarietà ex art. 1 del D.L. n. 726/1984 (convertito dalla L. n. 863/1984), il tetto massimo della percentuale di riduzione dell'orario (60%; D.M. n. 46448/2009) è riferito alla media di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di cui sopra.
Ne consegue che alcuni lavoratori potranno essere coinvolti con una percentuale di riduzione dell'orario concordata tra le parti, parametrata su base settimanale, superiore al 60% dell'orario di lavoro contrattuale, ed altri con una riduzione inferiore. La riduzione così concordata deve, però, nella media, rispettare il limite massimo del 60% di riduzione dell'orario.
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