L’Inps, con il messaggio n. 3234 dell’11 marzo 2014, ha ricordato che, secondo quanto disposta dall’art. 1, comma 186, della L. 147/2013 (Stabilità 2014), per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro per lo stesso anno 2014.
Entro il suddetto limite di spesa, pertanto, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione.
Allo scopo, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative. In particolare, nella compilazione del flusso UniEmens, richiamando le indicazioni in merito già fornite con circ. 15/2014, si fa presente che, per l’esposizione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2014, i datori di lavoro dovranno valorizzare nel flusso Uniemens, nell’elemento il codice di nuova istituzione “ F503” e, nell’Elemento , l’importo posto a conguaglio.
Per i recuperi riferiti a CdS relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni già in uso (codici “G704, G705 e F502”).
Inoltre, circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps, la liquidazione della prestazione sarà effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti).