Soggette a tassazione separata le incentivazioni all'esodo
A cura della redazione

Gli incentivi all'esodo erogati dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, devono essere integralmente soggetti ad IRPEF (con la stessa aliquota applicata alla tassazione del TFR) in base al criterio della tassazione separata (Risoluzione A.E. 06/08/2007 n.208).
L'Agenzia delle entrate è giunta a questa conclusione richiamando la sentenza 16125/2006 della Corte di Cassazione secondo cui l'incentivo all'esodo non può essere considerato un'erogazione liberale ed eccezionale a cui l'art. 51, c.2, del TUIR riconosce un regime fiscale più favorevole.
Ai fini dell'assoggettamento a tassazione non rileva il nomen iuris che le parti hanno utilizzato per le somme corrisposte al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, dato che il TUIR definindo il rapporto di lavoro dipendente ricomprende tutti i compensi in denaro e in natura percepiti dal lavoratore.
L'Agenzia inoltre motiva l'assoggettamento a tassazione degli incentivi all'esodo con il fatot che sono somme finalizzate a incentivare le dimissioni la cui redditualità si riscontra proprio nel risarcimento del lucro cessante.
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