La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/11/2009 n.23175, allineandosi all'orientamento consolidato, ha deciso che le somme corrisposte in via forfettaria al lavoratore dipendente in occasione dell'espletamento degli incarichi fuori sede, devono ritenersi riconducibili all'istituto dell'indennità di trasferta, data la natura mista di tali importi destinati da un lato a rimborsare il lavoratore delle spese sostenute e dall'altro a remunerarlo del maggior disagio derivante dallo spostamento, e come tali assoggettate a IRPEF ex art. 51, c.5, DPR 917/86.
Questa norma prevede che le indennità percepite per le trasferte o per le missioni fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente i 46,48 euro al giorno elevati a 77,47 euro per le trasferte all'estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
Secondo i giudici di legittimità ritenere che l'indennità di trasferta assolva per intero a una funzione esclusivamente risarcitoria significherebbe vanificare la predetta natura dell'indennità in questione e contraddire manifestamente il disposto normativo che resterebbe illegittimamente disapplicato.