La Corte di Cassazione, con la sentenza 24/09/2019 n.23790, ha deciso che gli utili derivanti dalle quote possedute (quindi senza prestazione lavorativa) di una società di capitali non costituiscono base imponibile contributiva non rientrando nella nozione di reddito d’impresa.

Nella controversia sottoposta all’attenzione dei giudici di legittimità, il ricorrente era vice presidente del CDA di una società di capitali, al cui interno svolgeva anche attività lavorativa, nonché titolare di quote di partecipazione in alcune aziende e proprietario di altre quote di minoranza di altre società di capitali nelle quali non svolgeva alcuna prestazione lavorativa.

Il ricorrente si era opposto alla pretesa dell’INPS che chiedeva il pagamento dei contributi alla Gestione IVS commercianti da calcolare sulla totalità dei redditi percepiti, ossia non solo quelli derivanti dal reddito d’impresa ma anche dagli utili derivanti dal solo fatto di essere socio di una società di capitali.

I giudici di merito hanno accolto il ricorso evidenziando che l’espressione “totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF” di cui all’art. 3-bis del DL 384/1992 deve essere intesa che rilevano ai fini contributivi soltanto i redditi d’impresa e non anche gli utili derivanti dalle quote di partecipazione nella società di capitali.

L’INPS ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione ma si è visto rigettare il ricorso.

Secondo la Suprema Corte è chiaro che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l’obbligo contributivo nella gestione Artigiani/Commercianti, è quella della partecipazione personale al lavoro aziendale.

Pertanto la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione, senza lavoro, in società di capitali, non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, dato che il reddito da capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni, tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell’attività lavorativa.

In sostanza l’obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall’INPS.