L’INPS, con la circolare 1/06/2018 n.77, ha riepilogato la disciplina delle società tra professionisti (STP) di cui alla Legge 183/2011, attuata dal decreto del MISE 8/02/2013 n.34, precisando che il responsabile, qualora non sia un intermediario abilitato, non può utilizzare le deleghe per accedere ai servizi.

Le STP consentono di superare la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti a organi professionali diversi o soci non iscritti (purché il loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche o a investimenti).

In accordo con il CNCL, il censimento delle STP iscritte nella sezione speciale dell’Albo dei Consulenti del lavoro è garantito dalle informazioni presenti nella infrastruttura “Porta di Dominio” attraverso la quale vengono fornite tutte le informazioni che sono invece obbligatoriamente da inserire a cura delle Strutture territoriali, ogniqualvolta si tratti di STP iscritte ad altri albi (commercialisti ed esperti contabili ed avvocati).

All’atto della richiesta del PIN del rappresentante legale, l’INPS verificherà che la STP sia censita mediante l’apposita funzionalità presente nella funzione Gestione Deleghe – Archivio censimento STP.

In caso negativo provvederanno al caricamento e all’inserimento dei seguenti dati reperibili nelle visure camerali: tipologia di STP; codice fiscale della STP; matricola aziendale STP (campo non obbligatorio); data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo tenuto presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti con indicazione del numero e della provincia dell'albo; codice fiscale del rappresentante legale; indirizzo email e indirizzo PEC.

L’INPS può associare per ogni STP creata uno o più rappresentanti legali ad essa associati.

L’elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti è in ogni caso esercitato dal consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Il PIN rilasciato al legale rappresentante della STP, cioè alla persona fisica identificata dal codice fiscale alfanumerico indicata nella visura della CCIAA come amministratore della STP o comunque al socio amministratore che ha presentato la domanda, consentirà di accedere alla sezione STP del portale attraverso la quale potrà procedere alle seguenti operazioni: acquisire le deleghe; aggiungere/rimuovere la delega ai soci intermediari (solo se censiti come intermediari abilitati) e abilitare/rimuovere i dipendenti della società.

Il responsabile, qualora non sia un intermediario abilitato, non potrà utilizzare le deleghe acquisite per accedere ai servizi.

L’intermediario socio potrà invece prendere in carico o meno le deleghe precedentemente acquisite dal responsabile.

L’intermediario socio avrà visibilità solamente sulle deleghe prese in carico.

L'onere di mantenere aggiornate le abilitazioni è in capo al legale rappresentante della STP.