Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare 3/11/2011 n. 3645C, ha ricordato che le imprese costituite in forma societaria iscritte nel registro delle imprese, che non hanno ancora comunicato il proprio indirizzo PEC nei confronti del medesimo registro, così come stabilito dall’art. 16 del DL 185/2008 (L. 2/2009) dovranno procedervi entro il 29 novembre p.v. , pena l’applicazione delle sanzioni amministrative in capo al rappresentante legale previste dall’art. 2630 c.c.

Sono obbligate alla predetta comunicazione le seguenti società: di capitali e di persone, semplici, cooperative e quelle in liquidazione, oltre alle società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

L’indirizzo di poste elettronica certificata va presentato a cura del rappresentante legale mediante la procedura Comunicazione Unica e nell’ambito di questa mediante la modulistica registro imprese/REA (modulo S2, riquadro 5, nei soli campi relativi all’indirizzo PEC).

Nel caso in cui la società si avvalga dell’attività di un professionista abilitato, quest’ultimo potrà presentare la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, purchè dichiari nelle note di essere stato incaricato a ciò dal legale rappresentante della società e di essere iscritto nel relativo albo professionale (nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo).

Il Ministero dello sviluppo sottolinea anche che non vi sono problemi al fatto che il professionista che assiste l’impresa negli adempimenti burocratici indichi l’indirizzo di posta elettronica dello studio, così come nel caso di gruppi di impresa, la società collegata obbligata all’adempimento può indirare il proprio indirizzo PEC.

Infine nel caso in cui si intenda rinnovare la PEC già iscritta nel registro delle imprese, la circolare ricorda che non dovrà essere fatta alcuna comunicazione aggiuntiva.