Soci lavoratori delle cooperative: le istruzioni INPS e INAIL
A cura della redazione
A seguito della riforma del sistema di contribuzione previdenziale (D.Lgs. 423/2001) per i soci di cooperative di produzione e lavoro l'INPS, con la circolare 4 febbraio 2002, e l'INAIL, con la nota 29 gennaio 2002, forniscono le relative istruzioni operative.
Il D.Lgs. 423/2001, attuando la delega prevista dalla L. 142/2001 in materia della prestazione lavorativa del socio lavoratore nelle cooperative, è finalizzato ad una graduale equiparazione (5 anni) della contribuzione dei soci lavoratori a quella dei lavoratori dipendenti delle imprese, attraverso il superamento del regime basato sulle retribuzioni convenzionali. La riforma decorre dal 1° gennaio 2002, a prescindere dalla mancata adozione del regolamento ex art. 6 L.142/2001. L'equiparazione si riferisce solo alla determinazione della retribuzione imponibile, e rimane quindi in vigore per i lavoratori delle cooperative l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione, la mobilità e la CIG, fatte salve le previsioni di normative speciali.
Contributi previdenziali - Dal 1° gennaio 2002 la base imponibile contributiva, la retribuzione giornaliera, sarà la medesima sia per le contribuzioni minori sia per la contribuzione IVS, pari ad un valore giornaliero non inferiore all'importo che garantisca su base annua un minimale settimanale pari al 40% del minimo di pensione (euro 26,18).
A partire dal 1 ° gennaio 2003 la retribuzione imponibile giornaliera, ai fini IVS, sarà aumentata progressivamente (25% per il 2003, 50% per il 2004, 75% per il 2005, 100% per il 2006) sulla base della differenza esistente tra l'importo determinato dall'art. 2, D.Lgs. 423/2001 e l'importo stabilito dai CCNL (paga base più contingenza più EDR). Viceversa per le contribuzioni minori l'imponibile giornaliero sarà aumentato del differenziale esistente tra l'imponibile giornaliero ex art. 2 D.Lgs. 423/2001 e il limite minimo di retribuzione giornaliera (9,50% del minimo di pensione: per il 2002 pari a euro 37,31).
Opzione per il versamento della contribuzione IVS sulle retribuzioni effettive - L'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 423/2001 fa salva la facoltà di optare per il versamento dei contributi IVS sulle retribuzioni effettive, con il limite che tali importi non siano inferiori al maggior importo determinato tra l'imponibile risultante dal differenziale contrattuale e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale. L'opzione potrà essere esercitata fino al 31/12/2006.
Le basi di calcolo continuano ad essere le classi di retribuzione stabilite con appositi decreti ministeriali, se più elevate rispetto ai nuovi minimi.
Versamenti superiori - La contribuzione versata su importi superiori rimane valida e le prestazioni sono computate sui contributi versati (in base alla normativa previgente erano considerati come indebiti contributivi).
Premi INAIL - L'INAIL, con la nota 29 gennaio 2002, precisa che il D.Lgs. 423/2001 si applica solo ai soci che instaurano un rapporto di lavoro subordinato.
I premi INAIL saranno calcolati con le seguenti modalità:
- ordinari: applicazione della tariffa corrispondente alla lavorazione svolta;
- speciali (facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori): i valori di cui al DM 15/07/87 devono essere rapportati alle nuove retribuzioni imponibili secondo un criterio di proporzionalità.
Periodi di occupazione media mensile
Il periodo di occupazione media mensile per la determinazione della base imponibile contributiva è pari a 26 giornate. Per le regioni del mezzogiorno il percorso di graduale elevazione a 26 giornate è il seguente:
- 18 giornate per il 2002;
- 20 giornate per il 2003;
- 22 giornate per il 2004;
- 24 giornate per il 2005;
- 26 giornate per il 2006.
(***Sostituisce quella del 5/02/2002***)