Soci lavoratori delle cooperative: le istruzioni INPS e INAIL
A cura della redazione
A seguito della riforma del sistema di contribuzione previdenziale (D.Lgs. 423/2001) per i soci di cooperative di produzione e lavoro l'INPS, con la circolare 4 febbraio 2002, e l'INAIL, con la nota 29 gennaio 2002, forniscono le relative istruzioni operative.
Il D.Lgs. 423/2001, attuando la delega prevista dalla L. 142/2001 in materia della prestazione lavorativa del socio lavoratore nelle cooperative, è finalizzato ad una graduale equiparazione (5 anni) della contribuzione dei soci lavoratori a quella dei lavoratori dipendenti delle imprese, attraverso il superamento del regime basato sulle retribuzioni convenzionali. La riforma decorre dal 1° gennaio 2002, a prescindere dalla mancata adozione del regolamento ex art. 6 L.142/2001. L'equiparazione si riferisce solo alla determinazione della retribuzione imponibile, e rimane quindi in vigore per i lavoratori delle cooperative l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione, la mobilità e la CIG.
Contributi previdenziali - Dal 1° gennaio 2002 la base imponibile contributiva, la retribuzione giornaliera, sarà la medesima sia per le contribuzioni minori sia per la contribuzione IVS.
A partire dal 1 ° gennaio 2003 la retribuzione imponibile giornaliera, ai fini IVS, sarà aumentata progressivamente sulla base della differenza esistente tra l'importo determinato dall'art. 2, D.Lgs. 423/2001 e l'importo stabilito dai CCNL. Viceversa per le contribuzioni minori l'imponibile giornaliero sarà aumentato del differenziale esistente tra l'imponibile giornaliero ex art. 2 D.Lgs. 423/2001 e il limite minimo di retribuzione giornaliera.
Opzione per il versamento della contribuzione IVS sulle retribuzioni effettive - L'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 423/2001 fa salva la facoltà di optare per il versamento dei contributi IVS sulle retribuzioni effettive, con il limite che tali importi non siano inferiori al maggior importo determinato tra l'imponibile risultante dal differenziale contrattuale e la classe di contribuzione fissata con decreto ministeriale. L'opzione potrà essere esercitata fino al 31/12/2006.
Versamenti superiori - La contribuzione versata su importi superiori rimane valida e le prestazioni sono computate sui contributi versati (in base alla normativa previgente erano considerati come indebiti contributivi).
Premi INAIL - L'INAIL, con la nota 29 gennaio 2002, precisa che il D.Lgs. 423/2001 si applica solo ai soci che instaurano un rapporto di lavoro subordinato (sono esclusi quindi i collaboratori coordinati e continuativi).
Per l'anno 2002 l'imponibile giornaliero di riferimento è dato dal c.d. minimale per assicurare la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici nel rispetto dell'art.7 co.1 primo periodo del decreto-legge n. 463/1983 (convertito in legge n. 638/83 modificata con legge n. 389/1989).