I soci lavoratori di cooperativa possono aderire al Fondo pensione senza la necessità di modificare lo Statuto
A cura della redazione
La Covip, rispondendo ad un quesito, ha precisato che i soci lavoratori di cooperativa non hanno valenza autonoma, ai fini dell’adesione ad un fondo di previdenza complementare, ma devono essere ricondotti ad una delle tipologie contrattuali previste dall’art. 1, c. 3 della Legge 142/2001, ossia al rapporto di lavoro subordinato o autonomo che sia affianca a quello associativo.
Più precisamente alla Covip è stato chiesto se sia necessario includere espressamente nello Statuto, tra i destinatari del Fondo di previdenza complementare, la categoria dei soci lavoratori di cooperative, posto che al momento il relativo articolo statutario menziona solo i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati.
Il dubbio si è posto perché l’art. 3, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 252/2005 prevede, con espresso riferimento alla categoria dei soci lavoratori di cooperative, la seguente fonte istitutiva: “accordi fra gli stessi soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute”.
La Covip al fine di rispondere al quesito ha richiamato l’art. 1, comma 3, della Legge 142/2001 secondo cui al rapporto associativo si affianca un ulteriore rapporto di lavoro, il quale può assumere la forma del lavoro subordinato, del lavoro autonomo ovvero qualsiasi altra forma, ivi compresa quella della collaborazione coordinata e continuativa.
Pertanto la Covip ritiene che gli accordi tra soci lavoratori di cooperative promossi da associazioni nazionali di rappresentanza, di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) del D.lgs. 252/2005, non sono più l’unica modalità ammessa dal sistema per dar vita ad una forma di previdenza complementare rivolta alla predetta categoria di soggetti.
A seconda della tipologia di rapporto di lavoro prescelto per il socio lavoratore (subordinato ovvero autonomo), sono infatti da intendersi altresì attivabili le fonti istitutive contemplate nelle altre lettere dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 252/2005 e riferibili ai lavoratori dipendenti o autonomi.
L’interpretazione trova conforto anche in un passaggio della risposta ad interpello n. 34/2008 del Ministero del Lavoro, richiamata anche da codesto Fondo, nella quale è stato precisato che il TFR dei soci lavoratori di cooperative che fossero silenti dovrà essere destinato “alla forma pensionistica prevista dalla contrattazione collettiva, anche territoriale…”, così di fatto ammettendo la possibilità per tali soggetti di fonti istitutive non solo nazionali.
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