L’INL, con la circolare n. 6 del 3 aprile 2019, ha fornito chiarimenti in merito alle attività di collaborazione svolte dal Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Come noto, nell’ambito delle deroghe alla c.d. presunzione di subordinazione ex art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015, è recentemente intervenuto il DL 87/2018 (L. 96/2018) secondo il quale le citate disposizioni non trovano altresì applicazione in relazione “alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74” recante “disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”.

Per quanto qui interessa assume rilievo anzitutto la disposizione di cui all’art. 3 della L. 74/2001, secondo cui “l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro”, ferma restando la possibilità che le stesse possano dar luogo a forme di collaborazione personale e continuative.

Trattasi dunque di collaborazioni finalizzate ad operare in determinati contesti (territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie del territorio nazionale) e che si concretizzano nello svolgimento di attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni.

Le attività dei collaboratori in questione, proprio in ragione del loro contenuto, possono dunque ritenersi organizzate in funzione di tempi e di luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte ad un determinato evento, di solito di natura imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi sia alla concreta attività richiesta per farvi fronte.

Ragion per cui l’elemento della etero-organizzazione del committente, nell’ambito delle collaborazioni di cui alla L. 74/2001, appare intrinsecamente affievolito, atteso che non è quest’ultimo a poter scegliere compiutamente tempi e luoghi della prestazione.

Ad ogni buon conto, come anticipato, la novità introdotta nel corpo dell’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 81/2015 esclude le collaborazioni in esame dagli effetti “estensivi” della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

L’INL, infine, ricorda che la novità introdotta dalla legge di conversione del DL 87/2018 (L. 96/2018) trova applicazione in relazione alle prestazioni rese a far data dal 12 agosto 2018, siano queste relative a contratti sottoscritti prima di tale data o successivamente ad essa.