L’art. 11 del D.L. n. 52/2021 (cd Decreto Riaperture) ha disposto la proroga al 31 luglio 2021 delle disposizioni in materia di lavoro agile introdotte dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020).

Si ricorda che l’art. 90, c. 4 del DL 34/2020, prevede che per i datori di lavoro pubblici e privati, limitatamente al periodo dello stato di emergenza, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Inoltre, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'INAIL. Pertanto, è possibile inviare per email detta informativa al lavoratore.

Inoltre per l'intero periodo emergenziale, ora prorogato al 31 luglio 2021, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro stesso.

Per l’invio non si deve utilizzare il consueto canale presente su cliclavoro ma quello specifico predisposto dal Ministero e disponibile a questo indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/ ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/