Smart working: no alla retribuzione convenzionale sotto i 183 giorni
A cura della redazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 590 del 15 settembre 2021, ha chiarito che, per applicare la “retribuzione convenzionale” ex art. 51, c. 8-bis, del TUIR, è necessario l’effettiva prestazione lavorativa all’estero per almeno 183 giorni nell’arco di 12 mesi e, pertanto, non può essere utilizzato per la dipendente italiana distaccata in Germania che ha lavorato, però, nel nostro Paese in smart working, soggiornando, quindi, all’estero per un periodo inferiore a quello richiesto dalla citata normativa.
L’istanza di interpello è stata avanzata da un’azienda italiana, facente parte di un gruppo tedesco, che intende distaccare una dirigente presso la consociata tedesca priva di stabile organizzazione in Italia. In particolare, è stato chiesto se lo svolgimento occasionale in Italia della prestazione lavorativa in modalità agile della dipendente possa inficiare la fruizione della retribuzione convenzionale prevista dall'art. 51, c. 8-bis del TUIR, secondo il quale “il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”.
L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti per determinare il reddito con la retribuzione convenzionale fissata dal decreto del Ministero del Lavoro che, in sostanza, non tiene conto delle somme effettivamente corrisposte al lavoratore.
Allo scopo, si rammenta il contenuto dell’art. 51, c. 8-bis, del TUIR secondo il quale:
- Il lavoratore distaccato deve essere inquadrato in una delle categorie per le quali il Ministero fissa la retribuzione convenzionale;
- L’attività deve essere svolta all'estero con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità e costituisca l'oggetto esclusivo del rapporto di lavoro;
- Il lavoratore nell'arco di dodici mesi deve soggiornare nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni.
Riguardo a quest’ultimo requisito, il criterio adottato dal Legislatore è quello della presenza fisica del lavoratore nello Stato in cui viene effettuata la prestazione lavorativa e la tassazione del reddito deve avvenire nel Paese in cui è fisicamente svolta l'attività lavorativa, indipendentemente dal Paese ove si esplicano gli effetti di tale attività.
Si ricorda, infine, che il periodo di lavoro nell’altro Paese non deve essere necessariamente continuativo, essendo sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all'estero per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi.
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