Il Ministero del lavoro, nel servizio URP on line, ha risposta ad una FAQ precisando che la Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 306, Legge 29 dicembre 2022, n. 197), fino al 31 marzo 2023, ha previsto che per i cosiddetti lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working.

I lavoratori fragili a cui è prorogato il diritto di altri tre mesi nel 2023 sono coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal Decreto del Ministro della Salute del 4/02/2022 attuativo dell'art. 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni in L. 18 febbraio 2022, n. 11.

Più precisamente si tratta di soggetti affetti da una delle seguenti patologie (con scarso compendio clinico e con particolare connotazione di gravità) e condizioni, come risultanti dal certificato del medico di medicina generale del lavoratore:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale:

a.1)  pazienti  con  marcata  compromissione   della   risposta immunitaria:

·         trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

·         trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal  trapianto  o  in  terapia  immunosoppressiva  per  malattia  del trapianto contro l'ospite cronica);

·         attesa di trapianto d'organo;

·         terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

·         patologia oncologica o onco-ematologica  in  trattamento  con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o  a  meno  di  sei  mesi dalla sospensione delle cure;

·         immunodeficienze  primitive  (es.   sindrome   di   DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

·         immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico  (es: terapia  corticosteroidea  ad  alto  dosaggio  protratta  nel  tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici  con  rilevante  impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

·         dialisi e insufficienza renale cronica grave;

·         pregressa splenectomia;

·         sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con  conta  dei

·         linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;

a.2)  pazienti  che  presentino  tre  o  più  delle   seguenti condizioni patologiche:

·         cardiopatia ischemica;

·         fibrillazione atriale;

·         scompenso cardiaco;

·         ictus;

·         diabete mellito;

·         bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

·         epatite cronica;

·         obesità;

b) la contemporanea presenza di esenzione alla  vaccinazione  per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

·         età >60 anni;

·         condizioni di  cui  all'allegato  2  della   circolare   della Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 (malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete, ecc.).

Lo svolgimento del lavoro in modalità agile può essere riconosciuto anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Non è invece prorogato il diritto allo smart working (cessato il 31 dicembre 2022):​

·         per i lavoratori genitori di figli fino a 14 anni di età (Art.90, c. 1 e 2 del DL 34/2020 (L.  77/2020) e Art.23-bis DL 115/2022 (L. 142/2022);​

·         per i soggetti in condizione di disabilità grave e soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale (Art.90, c. 1 e 2 del DL 34/2020 (L.  77/2020) - D.L. 221 del 24 dicembre 2021 - Art.23-bis del DL 115/2022 (L. 142/2022)​.

Il Ministero del lavoro, nella FAQ, in merito alle modalità di invio della comunicazione, ricorda che fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni per i soggetti "fragili", dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Smart working semplificato". Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31/01/23 unicamente per i lavoratori "fragili" per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre il 31 marzo 2023. Dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi ad oggetto il periodo di lavoro agile dal 01/02/23 al 31/03/23 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria con l’applicativo disponibile su Servizi Lavoro, denominato "Lavoro agile". Per ulteriori informazioni, consulta anche la pagina dedicata del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.