Con il Decreto PNRR2 è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi Ambientali e Climatici (SNPS), e poi in seguito, il Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato il decreto che definisce i compiti dei soggetti che ne fanno parte.

Cosa tratta?

Con il decreto legge approvato il 13 aprile scorso dal Consiglio dei Ministri è stato istituito e finanziato il Sistema SNPS: Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici, “allo scopo di migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici”.

La struttura è articolata all'interno del Servizio Sanitario nazionale e mediante l’approccio integrato “one-health” concorre ad obiettivi di prevenzione primaria, correlati ai rischi sanitari associati direttamente e indirettamente a determinanti ambientali e climatici.

I soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) sono:

  • Regioni e delle Province autonome;
  • Istituti zooprofilattici sperimentali;
  • Istituto Superiore di Sanità;
  • Ministero della salute.

Le funzioni del Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) sono:

  1. identifica e valuta le problematiche sanitarie associate a rischi ambientali e climatici, per contribuire alla definizione e all’implementazione di politiche di prevenzione attraverso l’integrazione con altri settori;
  2. favorisce l’inclusione della salute nei processi decisionali che coinvolgono altri settori, anche attraverso attività di comunicazione istituzionale e formazione;
  3. concorre, per i profili di competenza, alla definizione e all’implementazione degli atti di programmazione in materia di prevenzione e dei livelli essenziali di assistenza associati a priorità di prevenzione primaria, assicurando la coerenza con le azioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132;
  4. concorre alla individuazione e allo sviluppo di criteri, metodi e sistemi di monitoraggio integrati, anche avvalendosi di sistemi informativi funzionali all’acquisizione, all’analisi, all’integrazione e all’interpretazione di modelli e dati;
  5. assicura il supporto alle autorità competenti nel settore ambientale per l’implementazione della Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS) nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Con il Decreto del 9 giugno sono stati definiti gli specifici compiti di tutti i soggetti che fanno parte del Sistema Nazionale Prevenzione Salute.

Il Sistema SNPS interagirà con il Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) secondo modalità che saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio.

L'istituzione del SNPS fa parte degli interventi finanziati con il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Quando entra in vigore?

Il 13 aprile viene istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici e il 9 giugno vengono definiti gli specifici compiti di tutti i soggetti che ne fanno parte.

Indicazioni operative

Tenere in considerazione l’istituzione di tale Sistema Nazionale di Prevenzione Salute.