L'INAIL, con la nota n. 7884 del 10 agosto 2009, ha spiegato che i soggetti beneficiari della definizione agevolata per le calamità naturali avvenute nelle Marche ed Umbria del 1997 e Campobasso e Foggia del 2002 possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre senza alcuna maggiorazione né sanzione e senza alcun interesse (legge 3 agosto 2009, n.102, all'art. 25, comma 5 bis).
Si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2008 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201 ha stabilito che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, pari al 40% del dovuto, da pagare in 120 rate mensili di pari importo entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009 non determina l'inefficacia della definizione stessa, ma che in tal caso si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento dei premi.
Per effetto della nuova disposizione, l'eventuale mancato o tardivo pagamento delle sole rate del 16 giugno, del 16 luglio, del 16 agosto e del 16 settembre 2009 non dà luogo all'applicazione di sanzioni e di interessi. Si ricorda altresì che lo stesso comma 4 sopracitato prevede l'obbligo dell'Inail di attivare l'iscrizione a ruolo esattoriale per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze.