L’Inps, con il messaggio n. 20135 del 6 dicembre 2012, ha fornito le istruzioni relative alla ripresa, a decorrere dall’1.12.2012, degli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi in occasione del sisma dello scorso maggio.
In particolare, l’art. 11, comma 6, del DL n. 174 del 10 ottobre 2012 disciplina il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione, stabilendo che il versamento debba effettuarsi in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2012. Tale termine deve intendersi posticipato al 17 (primo giorno lavorativo successivo) in quanto il 16 dicembre 2012 cade di giorno festivo.
In alternativa, è possibile presentare istanza di dilazione, secondo le regole generali, con aggravio, quindi, degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.
Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento entro la scadenza del 17 dicembre 2012 anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata.
Il comma 7 dell’art. 11 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce, inoltre, che i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione di cui all'art. 3 del DL 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ovvero all'art. 3 bis del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni, per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti.