L’INPS, con la circolare 6/11/2018 n.105, facendo seguito al DL 109/2018, ha fornito le modalità operative per fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, a causa del sisma che si è verificato nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.

Destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, aziende del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica); i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli); gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

La sospensione in trattazione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento sismico.

Le aziende private con dipendenti, i committenti di collaborazioni, gli associanti in partecipazione possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori, collaboratori ed associati in partecipazione che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento.

L’INPS sottolinea che la sospensione riguarda, nelle eventuali situazioni di aziende autorizzate all’accentramento degli adempimenti contributivi, esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori sopra indicati.

Il datore di lavoro privato, il committente o l’associante sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.

Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima nei termini di legge.

Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura Inps competente, utilizzando a tal fine il modello “SC93” reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it.

Nell’ipotesi di azienda con un’unica matricola o autorizzata all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento che al di fuori delle predette aree, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.

Pertanto, per le suddette aziende, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dal sisma, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.

Come previsto dal DL n. 109/2018 gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria oggetto della sospensione, dovranno essere effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021.

Inoltre, entro il 31 gennaio 2021, salvo ulteriori e diverse disposizioni legislative, saranno riavviati i piani di rateazione concessi dall’Istituto previdenziale.

Ne consegue che, per effetto della suddetta riattivazione dei piani di ammortamento, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 gennaio 2021, l’importo delle rate sospese nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.

Viceversa, il versamento delle rate in scadenza dal 1° gennaio 2021, circostanza che può profilarsi solo in caso di rateazione per la quale il Ministero del Lavoro ha autorizzato il prolungamento delle rate a 36/60, riprenderà secondo le scadenze previste con il piano di ammortamento originariamente comunicato.