L’INAIL, con la circolare 14/11/2018 n.43, ha ricordato che per effetto del DL 109/2018, gli agenti della riscossione sospenderanno le notifiche delle cartelle di pagamento e l’attività esecutiva a favore sia di coloro che sono stati interessati dal crollo del viadotto Polcevera a Genova, noto come Ponte Morandi, del 14 agosto 2018, sia di coloro che sono stati colpiti dal sisma di Ischia del 21 agosto 2017. In merito a quest'ultimo evento il DL 109/2018 ha disposto anche la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria. La sospensione trova applicazione dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del DL 109/2018. Ricadono nel periodo di sospensione, i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2017/2018 in scadenza al 16 novembre 2018, il premio di autoliquidazione 2018/2019 in scadenza al 18 febbraio 2019 e il premio di autoliquidazione 2019/2020 in scadenza al 17 febbraio 2020. È sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, per le seguenti categorie di soggetti, eventualmente operanti nei Comuni già citati alla data del 21 agosto 2017:
  • soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali);
  • pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili);
  • addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale);
  • medici radiologi, tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  allievi  dei  corsi  esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale);
  • alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti  a  esperienze  tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 29 settembre 2018 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso alla citata data. Per espressa previsione normativa, non verranno rimborsati i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 29 settembre 2018, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva verrà trasmesso l’invito a regolarizzare la situazione. Soggetti interessati sono i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dai raggi X e delle sostanze radioattive. I versamenti riprenderanno alle seguenti date: - entro il 31 gennaio 2021 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 agosto 2018 al 31 dicembre 2020; - entro il 31 gennaio 2021 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate in unica soluzione; - a decorrere dal mese di febbraio 2021 deve essere versata la prima delle sessanta rate mensili; - entro il 28 febbraio 2021 devono essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 e per l’autoliquidazione 2019/2020.