Con il DPCM 19/07/2016 (G.U. n. 207/2016) il Consiglio dei Ministri ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1, c. 442 della Legge di stabilità 2016 che elimina il divieto di riconoscere anche alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività loro connesse, le risorse finanziarie finalizzate alla messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti seriamente danneggiati dal sisma del 2012 che ha interessato le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

A tal fine è stato modificato il DPCM 28/12/2012 che, in origine, escludeva il settore agricolo dalla fruizione del beneficio consistente in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 100 % della spesa ritenuta ammissibile. In ogni caso il contributo massimo erogabile è pari a euro 500.000,00.

Si ricorda che l’agevolazione è concessa nel rispetto dei seguenti requisiti:

- avere la sede e/o l’unità locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall’art. 67-septies del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

- essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

- essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;

- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione «Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)»;

- possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

- rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola «DEGGENDORF»)

Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell’attività produttiva devono riguardare le seguenti tipologie di intervento: beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico); impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti) e spese tecniche nella Misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.

Sono ammesse tutte le spese afferenti le tipologie di intervento soprarichiamate nonché le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell’investimento ed indispensabili per la sua completezza.

I costi indicati nell’intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonché le spese per pubblicità.