Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 2012, il DL n. 74 del 6.6.2012, riguardante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”.
In particolare, il decreto, che entra in vigore in data 8.6.2012, prevede le seguenti disposizioni di interesse per le aziende ed i lavoratori:
- Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale (art. 3). Nei comuni interessati dai fenomeni  sismici iniziati il 20 maggio  2012 (allegato 1), il titolare dell'attività   produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai  sensi  delle norme tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del DM 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. Nelle more dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo  che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1. mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2. presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3. presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
La verifica di sicurezza ai sensi  delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La delocalizzazione totale o parziale delle attività in strutture esistenti e situate in   prossimità   delle aziende danneggiate, è autorizzata, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso  di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi  di  lavoro previste dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare, entro 180 giorni dalla delocalizzazione, la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento unico di cui al DPR n. 160/2010;
- Sospensione processi  civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti (art. 6). Per i soggetti interessati dal decreto, il decorso dei termini  perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 20 maggio 2012 al  31  luglio 2012 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E' fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla  fine  del periodo. Sono, altresì, sospesi, per lo stesso periodo e nei  riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- Sospensione termini amministrativi, contributi  previdenziali ed assistenziali (art. 8).  Fermo restando che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle stesse da parte dei soggetti di cui al decreto del Ministero delle Finanze 1.6.2012, a partire dal 20  maggio  2012 e fino all’8 giugno 2012, sono regolarizzati entro il 30  settembre  2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono, altresì, sospesi, fino al 30 settembre 2012, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi  previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché numerosi altri adempimenti;
- Rinviati i bilanci comunali (art. 9). Sono differiti a data da individuarsi con decreto ministeriale i termini per le deliberazioni dei bilanci degli enti locali di previsione 2012;
- Fondo di garanzia per le PMI (art. 10). Fino all’8 giugno 2015 viene concesso, a titolo gratuito (a carico del Fondo di garanzia), alle micro, piccole e medie imprese, colpite dal sisma del 20 maggio 2012 e che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2.500.000 euro;
- Sostegno alle imprese (art. 11- Sono destinati 100 milioni di euro alla regione Emilia Romagna per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ubicate nei territori colpiti dal sisma che hanno subito danni per effetto dello stesso evento. Spetterà ad un decreto determinare le modalità di fruizione dell’incentivo;
- Interventi a favore delle imprese agricole (art. 13). Vengono trasferiti 5 milioni di euro ad Ismea SGFA per abbattere le commissioni per l’accesso alle garanzie dirette a favore delle imprese agricole ubicate nei territori colpiti dal sisma;
- Sostegno al reddito dei lavoratori (art. 15). Ai lavoratori subordinati che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, esclusi dagli ammortizzatori sociali tradizionali, viene concessa, fino al 31 dicembre p.v., un’indennità con la relativa contribuzione figurativa, da determinarsi con decreto ministeriale. Invece a favore dei co.co.co., dei titolari di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi (compresi titolari di impresa e liberi professionisti) iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che hanno dovuto sospendere l’attività a seguito degli eventi sismici, è riconosciuta con decreto ministeriale un’indennità una tantum;
- Sospensione delle autorizzazioni (art. 18 e art. 19). Per le aziende che hanno subito danni a seguito del sisma, sono sospesi per un periodo di 12 mesi, i controlli programmati previsti nell’autorizzazione integrata ambientale. Inoltre è previsto che le aziende possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni ambientali vigenti comunicando all’autorità competente le modifiche non sostanziali e possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative ambientali. L’eventuale delocalizzazione parziale o totale delle attività e la ricostruzione con modifiche sostanziali delle imprese danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova autorizzazione unica ambientale ovvero alla procedura di VIA ed AIA ed al procedimento unico ai sensi del DPR 160/2010.