Il Ministero del lavoro, con la nota n. 23819 del 21 dicembre 2016, ha fornito indicazioni ai propri uffici in merito alla possibilità di sanzionare le comunicazioni obbligatorie effettuate tardivamente nei territori colpiti dal sima del 24 agosto e del 26/30 ottobre 2016, individuati dal D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016).

Si ricorda che, per i datori di lavoro che al 24 agosto 2016 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni di cui allegato 1 alla L. 229/2016, o al 26/30 ottobre dello stesso anno in uno dei Comuni di cui all’allegato 2 alla L. 229/2016, le comunicazioni obbligatorie relative ad assunzioni, cessazioni e variazioni del rapporto di lavoro effettuate in ritardo rispetto al termine di legge, in scadenza dal 24 agosto (ovvero dal 26/30 ottobre) al 31 dicembre 2016, non sono sanzionate amministrativamente se effettuate, seppure tardivamente, entro il 31 dicembre 2016.

Diversamente, quelle inviate dopo il 31 dicembre 2016, sono considerate omesse e sono soggette alla sanzione amministrativa. L’omissione è considerata anche ai fini dell’eventuale maxisanzione. Se la regolarizzazione è effettuata dopo il 31 dicembre 2016, ma prima dell’accesso ispettivo, è prevista solo la sanzione amministrativa.