Nella seduta del 23 novembre 2016, il Senato ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2567, di conversione in legge del decreto-legge n. 189/2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto. Il provvedimento adesso passa all'esame della Camera dei deputati.

La norma di maggior interesse è contenuta nell’art. 48 che dispone la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, oltre alla sospensione dei termini amministrativi.

Il Senato ha disposto che i sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni terremotati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 settembre 2017.

Viene poi specificato che la sospensione dei pagamenti delle imposte sul reddito con ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate a titolo d'acconto, ovvero per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

In merito alle utenze, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture riguardano i settori dell’energia elettrica, dell’acqua, del gas, delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione italiana. La sospensione, che opera per un periodo di 6 mesi, decorre dal 24 agosto u.s. per coloro che risiedono in uno dei Comuni colpiti dal sisma che si è verificato in quella data e dal 26 ottobre per coloro che risiedono nei Comuni interessati dall'altro evento sismico.

Viene anche prorogato dal 16 dicembre 2016 al 30 settembre 2017 il termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i versamenti sospesi dal DM 1°/09/2016. Non verranno rimborsati i versamenti già effettuati.

Per quanto riguarda gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, si precisa che dovranno essere effettuati entro il mese di ottobre 2017.

Il Senato ha poi disposto che la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria trovi applicazione non solo per quelli in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, ma anche per quelli in scadenza nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Tali adempimenti e pagamenti devono essere effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

Si dispone anche che la mancata applicazione delle sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, in scadenza nel periodo tra il 24 agosto e il 31 dicembre 2016 e la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi, si applicano non solo nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 erano assisiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, ma anche a quelli che alla data del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dal sisma avvenuto in quella data.

Si chiarisce che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi avviene con decreto del Ministro dell’economia che definisce le modalità e i termini, anche mediante rateizzazione fini ad un massimo di diciotto rate mensili.

I redditi dei fabbricati distrutti dagli eventi sismici vanno esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES e sono esenti da IMU e TASI a partire dalla rata in scadenza il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Per usufruire delle esenzioni predette il contribuente deve dichiarare, entro il 28 febbraio 2017, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale.