L’INPS, con il messaggio n. 115 dell’11 gennaio 2018, ha fornito alcune indicazioni in merito al versamento dei contributi nelle zone del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 26/30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

In particolare, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nelle suddette date, è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dalla data dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

L’art. 48, c. 13, DL 189/2016 (L. 229/2016), come modificato dalle disposizioni del DL 148/2017 (L. 172/2017), ha, inoltre, fissato il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi – precedentemente previsto al 30 ottobre 2017 – alla data del 31 maggio 2018, in unica soluzione, o, in alternativa, in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2018.

L’INPS ricorda, inoltre, che nei Comuni in esame è stata istituita una zona franca urbana ex art. 46 del DL 50/2017 (L. 96/2017) e che, in favore delle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della suddetta ZFU e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nei periodi 1° settembre - 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del DL 189/2016) e dal 1° febbraio al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2bis del citato DL 189/2016) alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Le predette agevolazioni sono riconosciute con esclusivo riferimento ai due periodi d’imposta ammissibili (2017 e 2018), sono concesse nei limiti delle risorse disponibili e soggette, per ciascun beneficiario, all’osservanza dei massimali “de minimis” previsti dai regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.