Sisma centro Italia: per la sospensione dei contributi i giornalisti devono presentare il mod. MOD/SOSP
A cura della redazione

L’INPGI, con la circolare n. 7 del 5/12/2016, ha precisato che per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i Comuni del centro Italia, così come previsto dal DL 198/2016, i soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza all’Istituto previdenziale utilizzando a tal fine il modello MOD/SOSP reperibile nella sezione modulistica-contributi del sito www.inpgi.it.
La circolare ricorda che destinatari della sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sono i datori di lavoro e committenti privati e i giornalisti liberi professionisti iscritti alla Gestione separata.
La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento.
Le aziende private con giornalisti dipendenti ed i committenti con collaboratori possono usufruire delle agevolazioni contributive soltanto in relazione ai lavoratori e collaboratori giornalisti che risultino impiegati nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’evento sismico.
In sostanza la sospensione riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle redazioni ubicate nei territori citati.
Il datore di lavoro privato ed il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e pertanto il soggetto che intende usufruire della sospensione contributiva, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore.
Il datore di lavoro che sospende il versamento della contribuzione, ma che opera la trattenuta della quota a carico del giornalista, è invece tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima all’Istituto nei termini di legge.
Il DL 189/2016 ha anche previsto che la sospensione trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma.
I soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento calamitoso ed assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto, possono quindi usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi soltanto qualora abbiano conferito delega espressa al consulente del lavoro in data anteriore al 24 agosto 2016.
Il consulente del lavoro o altro professionista, di cui alla Legge 12/1979, deve aver eletto prima del 24 agosto 2016 domicilio professionale nei comuni interessati dal sisma.
I contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017.
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, le aziende dovranno utilizzare sul modello F24 accise i codici contributo ordinari, dandone comunicazione scritta all’INPGI.
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita istanza all’INPGI utilizzando a tal fine il modello “MOD/SOSP” reperibile nella sezione “modulistica” – “contributi” del sito www.inpgi.it.
L’INPGI sottolinea inoltre che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi le due gestioni previdenziali INPGI. L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2015 (in scadenza il 31/10/2015 in unica soluzione o in tre rate mensili) ed il contributo minimo 2016 e 2017 (in scadenza rispettivamente il 30/09/2016 ed il 30/09/2017) e la presentazione della comunicazione reddituale riferita all’anno 2016 (in scadenza il 31/07/2017).
La ripresa dei versamenti, previa comunicazione all’INPGI, potrà avvenire anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. In ogni caso, in base alla regolamentazione INPGI, la dilazione non potrà prevedere rate mensili di importo inferiore a 100,00 euro. In tale eventualità si dovrà ridurre il numero dei mesi di dilazione, in modo che la singola rata risulti almeno pari a 100,00 euro.
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