L’INPS, con il messaggio 15/10/2019 n. 3721, facendo seguito al DL n. 111/2019 che ha disposto la proroga dal 15 ottobre 2019 al 15 gennaio 2020 del termine entro il quale i soggetti colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato i Comuni del centro Italia nel 2016 e 2017 devono riprendere gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi, ha precisato che la nuova data deve essere rispettata sia da coloro che intendono adempiere in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, sia da quelli che optano per la rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo.

Come si ricorderà l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, ha disposto, nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

Il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, a seguito dell’emanazione della legge n. 55/2019, di conversione del decreto-legge n. 32/2019, alla data del 15 ottobre 2019, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019 (cfr. il messaggio n. 2338/2019).

L’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto–legge n. 111/2019, con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici in commento, ha disposto che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

L’INPS fornirà le istruzioni operative per l’effettuazione del versamento, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, della contribuzione sospesa, con un successivo messaggio.