Sisma Centro Italia: istruzioni operative e autorizzazione al pagamento delle prestazioni di sostegno
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 83 del 4 maggio 2017, ha fornito le istruzioni operative in seguito alla stipula della Convenzione, tra Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, ed i Governatori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici negli anni 2016 e 2017.
Riassumendo il contenuto della Convenzione, l’INPS ricorda che, secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 1, è prevista un’indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, in favore dei seguenti soggetti:
- lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei comuni di cui all’art.1 del DL 189/2016 (L. 229/2016) nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
La stessa Convenzione (art. 2, c. 2) ha, inoltre, disposto che l’indennità di cui al comma 1, lett. a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione.
L’indennità in esame è considerata reddito imponibile ai fini IRPEF (resta ferma la possibilità per i percettori della suddetta indennità di richiedere all’INPS la sospensione delle ritenute Irpef, ove ricorrano le condizioni).
L’art. 3 prevede, infine, che, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa, i soci lavoratori di società di persone e i soci di società a responsabilità limitata iscritti alla Gestione Separata ovvero alle gestioni Commercianti e Artigiani e i professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici di cui sopra e che operino esclusivamente (nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente) in uno dei Comuni previsti dall’art. 1, c. 1, del DL 189/2016, è riconosciuta, per l'anno 2016, un’indennità una tantum pari a 5.000 euro. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposte sul reddito e dell’IRAP.
Riproduzione riservata ©