L’INPS, con il messaggio 23/11/2018 n.4378, ha fornito le istruzioni operative con le quali deve avvenire il versamento dei contributi sospesi a favore dei soggetti con sede oppure operanti nei territori colpiti dal sisma verificatosi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

L’intervento dell’INPS fa seguito al DL 55/2018 (L. 89/2018) che ha disposto che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati entro il 31 gennaio 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 60 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2019.

I contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione, sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire sino al periodo di paga di agosto 2017.

I contribuenti che hanno ripreso gli adempimenti e i versamenti sospesi in forma rateale a decorrere dal 31 maggio 2018 ed hanno proseguito nel versamento delle rate dovranno interrompere i versamenti a decorrere dal 01/12/2018. Il residuo debito potrà essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2019 oppure essere oggetto di una nuova rateazione con la presentazione di una nuova domanda entro la citata data, secondo le modalità che verranno successivamente rese note.

L’INPS ricorda che i contributi già versati non potranno essere rimborsati.

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, compilando la “Sezione Inps” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo DSOS ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N964).

Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens, l’INPS ribadisce che gli stessi dovranno essere assolti entro il 31 gennaio 2019.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga dalla data dell’evento sismico ad agosto 2017, le aziende interessate inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N964” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità, tramite modello F24, ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Per quanto riguarda artigiani e commercianti, le rate sospese sono le seguenti:

  • III rata sul minimale per l’anno 2016 (16 novembre 2016);
  • secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 (30 novembre 2016);
  • IV rata sul minimale per l’anno 2016 (16 febbraio 2017);
  • I rata sul minimale per l’anno 2017 (16 maggio 2017);
  • saldo della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2016 - I acconto della contribuzione eccedente il minimale per l’anno 2017 (20/7/2017);
  • II rata sul minimale per l’anno 2017 (20 agosto 2017).

Qualora il contribuente intenda versare anche l’eventuale contribuzione eccedente il minimale, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2017 e di saldo per l’anno 2016, dovrà produrre una dichiarazione attestante il reddito degli anni 2015 e 2016 da utilizzare quale base imponibile per la determinazione della contribuzione dovuta.

La sospensione ha riguardato anche i datori di lavoro domestico. Questi ultimi dovranno versare i contributi sospesi entro il 31 gennaio 2019 utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”.

I datori di lavoro possono adempiere al versamento avvalendosi dei soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit) oppure operare direttamente online, sul sito Internet www.inps.it, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.