Sulla G.U. n. 170/2018 è stata pubblicata la Legge 89/2018 che converte, con modificazioni, il DL 55/2018 che tra le disposizioni prevede anche la proroga dal 31 maggio 2018 al 16 gennaio 2019 della ripresa della riscossione dei contributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, interessati dagli eventi sismici che hanno coinvolto i Comuni del centro Italia.

Inoltre viene ampliata la possibilità di rateizzazione delle somme dovute passando dalle 24 rate previste dal testo previgente a 60 rate mensili di pari importo.

In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell’unica rata, si procederà con l’iscrizione a ruolo degli importi scaduti e non versati nonché le relative sanzioni in interessi. Sarà possibile evitare l’iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento.

Viene prorogato al 31 gennaio 2019 (in luogo del 31 maggio 2018) il termine relativo alla sospensione degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 e dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Anche in questo caso è possibile versare le somme dovute in 60 rate, in luogo delle 24 originariamente previste.

La legge di conversione specifica che il lavoratore dipendente può chiedere che il versamento delle somme dovute può avvenire tramite ritenuta operata dal sostituto d’imposta.

Viene poi prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all’INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.

Novità si registrano anche in merito ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Più precisamente vien prevista una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il trattamento CIGS è concesso per il 2019 entro il limite massimo di 6 mesi e nel rispetto di uno stanziamento complessivo di spesa paria 10 milioni di euro limitatamente alle imprese che soddisfano le seguenti condizioni: hanno un organico superiore a 400 unità lavorative; sono ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e comprese, contestualmente in un’area riconosciuta come di crisi industriale complessa; presentano processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali.

Il trattamento in deroga è ammesso a titolo di riorganizzazione aziendale ed è subordinato alla conclusione di un accordo in sede governativa nonché allo svolgimento di misure di politica attiva intese al reimpiego dei lavoratori sospesi.