Sulla G.U. n. 33/2017 è stato pubblicato il DL 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del centro Italia, che sostituisce l’art. 48, c.1-bis, del DL 189/2016 (L. 226/2016) al fine di consentire a tutti i sostituti d’imposta, anche se hanno domicilio fiscale fuori dai territori interessati dal terremoto, di non operare le ritenute alla fonte sulle buste paga dei lavoratori residenti nei Comuni del c.d. cratere sismico, a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 30 novembre 2017, sempre che il lavoratore ne faccia richiesta.

Vengono così risolti i problemi relativi alla cosiddetta busta pesante regolamentata dal citato articolo 48, che inizialmente riconosceva la possibilità di sospendere il pagamento dell’imposta sui redditi soltanto ai sostituti d’imposta che avevano domicilio fiscale nel cratere sismico.

Venivano così discriminati tutti i lavoratori che, pur residenti in un’area colpita dal sisma, erano dipendenti di datori di lavoro che invece avevano domicilio fiscale fuori dal cratere sismico, nei confronti dei quali pertanto la sospensione non poteva essere effettuata.

L’art. 11 del DL 8/2017 risolve la questione riconoscendo ai sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, di sospendere le ritenute alla fonte nei confronti dei lavoratori danneggiati dal sisma, purchè ne facciano espressa richiesta al datore di lavoro.