L’INPS, con la circolare 30/12/2016 n.235, ha riepilogato le indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 45 del DL 189/2016 (L. 229/2016) che prevede la concessione di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, dell’assegno ordinario e di solidarietà a carico dei fondi di solidarietà e degli ammortizzatori in deroga a favore dei lavoratori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia.

Per quanto riguarda la CIG ordinaria, i datori di lavoro sono dispensati dall’obbligo di osservare il limite temporale previsto dall’art. 15 del D.lgs. 148/2015, dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale (art. 14 del decreto legislativo citato) e dal rispetto delle durate massime complessive.

In merito invece al limite delle 52 settimane nel biennio mobile, i periodi di integrazione salariale richiesti per il sisma (evento oggettivamente non evitabile), non verranno computati nel citato limite, ad eccezione dell’ipotesi in cui tali trattamenti siano richiesti dalle imprese di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o) del decreto legislativo n. 148/15.

Inoltre i periodi concessi in conseguenza dell’evento sismico sono computati ai fini del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.

Come è noto, in caso di documentate difficoltà finanziarie la sede Inps territorialmente competente può autorizzare, su espressa richiesta aziendale, il pagamento diretto. L’autorizzazione deve basarsi sull’analisi dell’indice di liquidità che deve risultare negativo, con valore inferiore all’unità.

I datori di lavoro che, in conseguenza del sisma, facciano richiesta di pagamento diretto, qualora impossibilitati a presentare la documentazione attestante le gravi difficoltà finanziare in cui versano, possono dichiarare nella relazione tecnica tale impossibilità nonché la difficoltà ad anticipare i trattamenti di integrazione ai dipendenti. Tale dichiarazione, esclusivamente in tali casi, è idonea, di per sé, ad ottenere il pagamento diretto della prestazione.

Riguardo all’assegno ordinario e a quello di solidarietà a carico dei Fondi di solidarietà, la circolare la dispensa dall’osservare i termini di presentazione e gli obblighi di informazione e consultazione sindacale, trova applicazione anche ai plessi organizzativi (ad esempio i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, oppure le filali o agenzie), ancorché non qualificabili come unità produttive, che sono operanti nei territori colpiti dal sisma. In quest’ultima fattispecie il datore di lavoro, unitamente alla domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario/solidarietà, dovrà allegare un’autocertificazione attestante che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, non qualificabile come unità produttiva, interessato dall’evento sismico.

L’azienda, nel presentare domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario, potrà invocare la causale eventi transitori e non imputabili ed utilizzare la scheda causale, di cui all’allegato 8 della circolare INPS n. 139/2016, che raggruppa varie fattispecie, tra cui anche il sisma, per le quali la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sono dovute dalla forza maggiore o ordine della pubblica autorità.

In merito agli ammortizzatori sociali in deroga, l’INPS ricorda che la relativa indennità spetta limitatamente ai lavoratori del settore agricolo per le ore di riduzione o sospensione dell’attività e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi a seguito di infortunio o malattia conseguente all’evento sismico, per le giornate di mancata prestazione lavorativa nel limite massimo di 30 giornate di retribuzione.

Infine l’INPS ricorda che è prevista anche un’indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari dei rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei comuni terremotati.