L’INPS, con il messaggio n. 927 del 4 marzo 2024, ha reso noto che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto dall’art. 46, c. 2, lett. d), del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), è riconosciuto, per effetto del c.d. Milleproroghe 2024 (DL 215/2023 – L. 85/2024), anche per il periodo di imposta 2024.

Allo scopo, appare opportuno ricordare che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, è stato introdotto dal D.L. 50/2017 a seguito dell’istituzione della Zona Franca Urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24.8.2016.

Nel dettaglio, il citato art.46 del DL 50/2017, prevede le seguenti agevolazioni:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall’impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro;

- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta;

- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

L’esenzione spetta alle imprese e ai professionisti che avevano la sede principale o l'unità locale all’interno della Zona franca, e che avevano subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato, almeno pari al 25 per cento nel 2016.

Inizialmente, i periodi di imposta interessati all’esenzione erano circoscritti agli anni 2017 e 2018 e, successivamente gli stessi sono stati prolungati – nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di Stato – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Da ultimo, per effetto di quanto disposto dall’art.17-ter del DL 215/2023, convertito con modificazioni nella Legge 18/2024 (c.d. Milleproroghe 2024), detto esonero viene riconosciuto anche per l’anno in corso.

L’autorità competente in ordine alle modalità di concessione delle agevolazioni contributive in commento è il Ministero delle Imprese e del made in Italy.

I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Dicastero possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’INPS nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2024).

Per quanto riguarda le modalità di fruizione delle agevolazioni, l’INPS ha confermato le indicazioni operative già fornite con la circolare 48/2019, evidenziando, quindi, che le stesse possono essere fruite attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.