L’INPS, con la circolare n. 204 del 25 novembre 2016, ha fornito indicazioni e chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 24.8.2016 al 30.9.2017, disposta DL 17.10.2016 n. 189, nelle zone colpite dal sisma del 24.8.2016.

In particolare, si tratta delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (per l’elenco completo delle province interessate, si veda l’allegato1), nelle quali è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatori.

Per espressa previsione di legge, non si fa luogo, invece, al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

Destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati (anche datori di lavoro domestico, del settore agricolo, aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • gli iscritti alla Gestione separata (committenti, liberi professionisti, ecc.).

La sospensione è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nelle zone colpite dall’evento ed è estesa anche a favore dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24.8.2016 erano assistiti da professionisti operanti nei comuni colpiti dal sisma.

I soggetti operanti fuori dai comuni interessati dall’evento calamitoso ed assistiti da professionisti con domicilio professionale sul posto, possono usufruire della sospensione degli adempimenti contributivi soltanto qualora abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 24.8.2016.

Ulteriore presupposto per la sospensione degli adempimenti è che il consulente del lavoro o altro professionista abbia eletto prima del 24 agosto 2016 domicilio professionale nei comuni indicati.