L'INAIL, con la nota 18/11/2009 n.10160, ha fornito alcune precisazioni in merito al rilascio del DURC ai soggetti operanti nei territori colpiti dal Sisma Abruzzo del 6/04/2009 nei cui confronti trova applicazione la sospensione del versamento dei contributi prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754/2009.
In merito al sistema di rateazione dei debiti l'INAIL ricorda che il provvedimento di concessione opera solo lo spostamento dei termini ordinari di pagamento alle scadenze mensili previste nel piano di rateazione autorizzato, pertanto ai fini del DURC deve essere dichiarata la regolarità contributiva.
Inoltre, continua l'INAIL, la sospensione dei versamenti non ha mai effetto retroattivo e non si applica ai debiti pregressi, già scaduti e quindi esigibili prima del verificarsi dell'evento calamitoso, poiché in caso contrario si opererebbe un'illegittima parificazione tra i soggetti che alla data del sisma erano in regola con i versamenti previdenziali e quelli inadempienti, rimettendo altresì nei termini questi ultimi.
Ne consegue che in presenza di debiti contributivi pregressi, il soggetto deve essere invitato a regolarizzare la posizione.
Se il debitore si trova in situazione di temporanea obiettiva difficoltà a versare quanto dovuto in unica soluzione potrà fruire della rateazione che per i debiti non ancora iscritti a ruolo sarà autorizzata dall'INAIL e nel caso di debiti in cartella esattoriale sarà autorizzata dall'Agente della riscossione.
Le rateazioni concesse dopo la data del sisma per i periodi pregressi, non rientrano nella sospensione dei versamenti, in quanto il soggetto alla data del 6 aprile 2009 era irregolare.
In presenza di debiti pregressi regolarmente iscritti a ruolo, ai fini della regolarizzazione, il debitore deve essere invitato ad effettuare il pagamento esclusivamente agli Agenti della riscossione. I pagamenti sono infatti esigibili anche se sono sospesi i termini comportanti prescrizione e decadenza, i termini relativi ai processi esecutivi e quelli per la notifica delle cartelle di pagamento.
Infine l'INAIL ricorda che in merito alle cartelle esattoriali è stata revocata la sospensione dei titoli riferiti alle PAT con sede lavori comprese nell'elenco dei Comuni interessati dal sisma essendo terminato al 31 luglio 2009 il periodo di sospensione di cui al DL 39/2009.