L’INAIL, con la circolare n.19 del 5 luglio 2024, ha reso noto che è stata stipulata la convenzione con l’INPS per la trattazione delle pratiche relative agli infortuni dei giornalisti, titolari di un rapporto di lavoro dipendente, verificatisi fino alla data del 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’INPGI alla data del subentro dell’INPS nella titolarità del Fondo assicurazioni infortuni lavoratori dipendenti.

Come si ricorderà, la Legge 234/2021, a decorrere dal 1° luglio 2022, ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale, svolta in precedenza dall’INPGI, per i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Il trasferimento della competenza all’INPS ha interessato anche la titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi al Fondo Assicurazione Infortuni, ed in particolare la gestione degli eventi infortunistici verificatisi fino al 30 giugno 2022.

Infatti, per gli infortuni occorsi dopo il 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, la stessa Legge di Bilancio 2022 ha attribuito la gestione dell’assicurazione all’INAIL, disponendo l’applicazione della normativa dell’INPGI. Si tratta, in particolare, delle norme contenute nel Regolamento del 24 giugno 1980 e dalla tabella delle invalidità ad esso collegata, nonché negli artt. 38 e 41 del CCNL giornalistico.

Il citato Regolamento prevede il riconoscimento e l’erogazione di un indennizzo in caso di infortunio occorso per causa violenta da cui derivi la morte o l’inabilità permanente assoluta o parziale, valutata sulla base delle norme e della tabella allegata al Regolamento stesso. Sono compresi nell’assicurazione anche l’infarto del miocardio e l’ictus cerebrale.

Per l’eventuale indennizzo spettante in caso di invalidità permanente è necessario che, a guarigione avvenuta, il giornalista abbia trasmesso un certificato medico-legale attestante il presumibile grado di invalidità permanente residuato dall’infortunio, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento INPGI.

Poiché la competenza in materia infortunistica è propria dell’INAIL, l’INPS ha chiesto, tramite sottoscrizione di apposito accordo, che l’Istituto assicurativo si occupasse anche della trattazione delle pratiche relative agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022 e non ancora definite dall’INPGI e dall’INPS.

Più precisamente, ferma restando la titolarità dell’INPS dei rapporti attivi e passivi relativi agli infortuni verificatisi fino al 30 giugno 2022, l’INAIL provvede alle seguenti attività: gestione delle attività amministrative di istruttoria delle denunce di infortunio, professionale ed extraprofessionale, valutazione medico-legale per l’accertamento del grado di inabilità permanente, assoluta o inabilità permanente parziale o morte, quantificazione delle indennità da corrispondere ai giornalisti infortunati, a carico del Fondo Assicurazione Infortuni.

Affinché gli infortuni siano trattati in modo omogeneo, la gestione delle attività demandate all’INAIL viene accentrata presso la Direzione centrale rapporto assicurativo che si avvale, per le attività medico-legali, della Sovrintendenza sanitaria centrale. Le richieste pervenute all’INPS saranno inviate all’INAIL con cadenza mensile.

Solo in presenza della documentazione occorrente, incluso il suddetto certificato medico-legale, il giornalista interessato sarà convocato per la visita volta all’accertamento, da parte della Sovrintendenza sanitaria centrale, del grado di inabilità permanente.

Per gli infortuni mortali e per gli eventi mortali conseguenti a infarto del miocardio e ictus cerebrale, la stessa Sovrintendenza effettuerà la valutazione medico-legale finalizzata all’eventuale indennizzo ai familiari superstiti sulla base della documentazione acquisita agli atti.

La Direzione centrale rapporto assicurativo, anche su segnalazione della Sovrintendenza sanitaria centrale, potrà richiedere agli interessati (giornalisti o, in caso di morte, i loro familiari) l’inoltro della documentazione sanitaria e/o della certificazione medico-legale occorrente per gli accertamenti finalizzati all’eventuale riconoscimento dell’evento lesivo.

A conclusione degli accertamenti, nel caso di postumi permanenti di grado accertato superiore al 5%, valutato sulla base della tabella allegata al Regolamento Inpgi, o di morte riconducibile all’evento, la Direzione centrale rapporto assicurativo procede alla quantificazione dell’indennizzo spettante, nonché delle spese di viaggio da rimborsare al giornalista.

Spetta, infine, all’Inail istruire gli eventuali ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di accoglimento parziale o di rigetto delle istanze e partecipare, con un proprio medico, al collegio medico-legale previsto per la definizione dei ricorsi stessi.