Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 1401 del 22 gennaio 2010, ha precisato che la certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività (ad esempio, la conduzione di generatori di vapore) deve essere rilasciata da un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.
In particolare, in riferimento alle assunzioni di minori, la visita medica è demandata ad un medico che faccia parte giuridicamente dell'organizzazione sanitaria pubblica e per tale si deve intendere sia il professionista in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale, sia il professionista che operi in convenzione con il suddetto Servizio (ad esempio, il medico di medicina generale).
Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, nei casi in cui sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria, il medico competente può effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva e la certificazione rilasciata è valida a tutti gli effetti ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in esame.