La Conferenza Stato-Regioni ha approvato un documento relativo all’adeguamento e alle linee applicative degli accordi ex articoli 34 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni concernenti le attività di formazione in materia di salute e sicurezza per datori di lavoro (ove, quando consentito per legge, decidano di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione), lavoratori, dirigenti e preposti.
In particolare, l’articolo 34, comma 2, del T.U. di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall’allegato II del D.Lgs. n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell’art. 34 citato, dispone, altresì, che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento, anch’essi individuati nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 2 dell’articolo 34.
L’articolo 37, comma 2, del Testo Unico dispone, invece, che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori siano disciplinati con accordo in Conferenza Stato-Regioni.