La mancata attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge 229/2003 diretta a rivedere le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro riapre il problema dell'applicazione delle disposizioni del T.U. sulla sicurezza ai lavoratori occupati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Come si ricorderà l'art. 66 del DLgs 276/2003 ha previsto genericamente che ai cocopro si applicano le norme sulla sicurezza e l'igiene del lavoro di cui al Dlgs 626/94 e successive modificazioni quando la prestazione viene resa dal collaboratore nei luoghi di lavoro del committente. Il provvedimento attuativo della delega scaduta lo scorso 30 giugno e ritirata dal Governo a seguito di contrasti con la Carta Costituzionale e divergenze con le parti sociali interessate prevedeva l'applicazione delle disposizioni a tutti i lavoratori indipendentemente dalla tipologia contrattuale stipulata. Il provvedimento inoltre precisava che nei confronti dei collaboratori trovavano applicazione le disposizioni riservate ai datori di lavoro committenti e appaltatori nel contratto di appalto, ai lavoratori autonomi nel contratto d'opera, al distaccante e al distaccatario. Ora, non essendo stata data attuazione alla delega, si ripresenta il problema dell'applicabilità delle disposizioni del Dlgs 626/94 alle collaborazioni. In attesa di un provvedimento legislativo, per fare chiarezza è necessario un tempestivo intervento ministeriale che spieghi quali obblighi contenuti nel Dlgs 626/94 debbano essere osservati per i collaboratori.