La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 1 de 2/05/2013, ha precisato che lo studente minorenne avviato presso un’azienda per svolgere un periodo di stage, deve essere sottoposto alla visita medica preventiva prevista dall’art. 41 del DLgs 81/2008 solo nei casi in cui il legislatore obbliga l’attivazione della sorveglianza sanitaria.
Più precisamente la visita medica dovrà essere effettuata quando durante lo stage il tirocinante faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
Invece la visita medica preassuntiva, prevista dall’art. 8 della Legge 977/1967, mediante la quale si accerta l’idoneità dell’adolescente all’attività lavorativa, trova applicazione solo nei casi in cui vi sia un vero e proprio rapporto di lavoro, anche se a carattere speciale (apprendistato, lavoro a domicilio, ecc.).