La Corte di Cassazione, con la sentenza 8/03/2001 n.3363, ritorna sull'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, confermando l'orientamento giurisprudenziale consolidato. In particolare relativamente al concetto di "occasione di lavoro", che rappresenta la condizione per ottenere l'indennizzo dell'infortunio sul lavoro, la Suprema Corte precisa che non deve indicare soltanto l'esposizione al rischio derivante dall'espletamento delle mansioni proprie del lavoratore, il c.d. rischio specifico proprio, ma anche l'esposizione al rischio specifico improprio, ossia quello che seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro svolto dal dipendente, è in ogni caso insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni. Pertanto l'infortunio in itinere è indennizzabile non soltanto quando l'incidente sia occorso durante la deambulazione all'interno del luogo di lavoro, ma anche quando si sia verificato durante il percorso casa lavoro o viceversa (compreso il percorso andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, se l'azienda è priva di mensa). Resta escluso l'indennizzo per l'incidente occorso al lavoratore imputabile a rischio elettivo, ossia nel caso in cui il lavoratore, in seguito ad una scelta arbitraria, abbia creato ed affrontato volutamente una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, interrompendo ogni nesso causale tra lavoro, rischio ed evento.