La sicurezza nell’utilizzo delle macchine e delle attrezzature di lavoro è uno degli aspetti principali del sistema di prevenzione dei rischi di natura antinfortunistica nelle aziende produttive

Cosa tratta?

Solo tra gennaio e marzo del 2022 sono state 189 le morti bianche, un aumento del 2,2% rispetto allo stesso periodo nel 2021, come emerge dai numeri riportati dall'Inail.

Le macchine continuano a rappresentare uno degli elementi più ricorrenti nelle dinamiche d’infortunio in questi casi, le cause sono da imputare alla scarsa sicurezza delle macchine ed attrezzature, l’art. 71 del Testo Unico della Sicurezza, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., definisce gli obblighi del Datore di lavoro relativamente alle macchine e attrezzature messe a disposizione dei lavoratori.

In linea di principio il citato articolo del D.Lgs. 81/2008 richiede che tali macchine e attrezzature di lavoro siano sicure al momento della scelta e messa a disposizione dei lavoratori, che rimangano adeguate nel tempo, grazie ad una loro idonea manutenzione, e richiede che siano rispondenti alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto.

Le macchine immesse sul mercato in Italia dopo il 21/09/1996 alla data di entrata in vigore del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 (normativa di recepimento della prima Direttiva 98/37/CE denominata “direttiva macchine”) e successivamente dopo il 06/03/2010 alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (recepimento della vigente Direttiva 2006/42/CE, la cosiddetta “nuova Direttiva Macchine”), devono essere conformi ai requisiti di sicurezza applicabili alla macchina, all’atto dell’immissione sul mercato. Le macchine immesse sul mercato prima del 21/09/1996, devono rispettare i requisiti generali di sicurezza riportati nell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008 e ne deve essere attestata la rispettiva conformità e rispondenza ai sensi del D.lgs. 81/2008 all’atto della re immissione sul mercato.

Le macchine devono rimanere conformi ai requisiti di sicurezza in qualsiasi momento della loro “vita”, in troppi luoghi di lavoro, infatti, viene effettuata e tollerata la neutralizzazione dei dispositivi di sicurezza delle macchine. Ad esempio ci può essere:

  • una manomissione: azione operata all’interno del dispositivo per modificarne il comportamento,
  • una manipolazione: azione operata generalmente sul dispositivo di sicurezza e facilmente rilevabile,
  • un’elusione: un’azione che rende inefficaci i dispositivi di sicurezza senza operare sugli stessi.

L’omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo viene doppiamente sanzionato dal Testo Unico, sia all’articolo 71, che all’Allegato I, senza dimenticare che l’attività viene sospesa.

 

Quando entra in vigore?

La normativa in esame è già ampiamente in vigore da molto tempo, dal 15 maggio 2008, e sottoposta a successive modifiche e integrazioni.

 

Indicazioni operative

Mettere a disposizione dei lavoratori delle macchine conformi al sopra citato art. 70 e allegato V del D.Lgs. 81/2008, per le macchine non CE, e conformi alla nuova Direttiva Macchine per quelle CE.

Mettere a disposizione dei lavoratori macchine e attrezzature di lavoro sicure, che siano effettivamente conformi e non che siano semplicemente marcate CE, individuando le eventuali non conformità o carenze attraverso una specifica valutazione dei rischi.

Utilizzare le macchine e le attrezzature secondo quanto previsto dal Fabbricante e indicato all’interno delle istruzioni per l’uso e manutenzione della stessa macchina.

Effettuare periodica manutenzione in modo da garantire un utilizzo sicuro e un mantenimento nel tempo di un livello di sicurezza analogo a quello che la macchina aveva in origine.

Vietare categoricamente qualsiasi tipo di manomissione, manipolazione o elusione dei dispositivi di sicurezza.

Prevedere adeguata informazione, formazione ed addestramento sul corretto utilizzo delle macchine e attrezzature, nonché sui rischi connessi ad esse.