Sicurezza: l'informazione e la formazione dei lavoratori
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 30/01/2002 n.3458, in merito agli obblighi formativi ed informativi dei lavoratori previsti dagli artt. 21 e 22 del DLgs 626/94, ha stabilito che non sussiste responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso al lavoratore quando l'incidente è dovuto esclusivamente all'assoluta imprudenza del dipendente che non si è servito degli appositi congegni di sicurezza previsti.
Tale presa di posizione della Suprema Corte trova giustificazione nel fatto che se l'attività lavorativa non presenta alcuna pericolosità specifica, il danno può essere evitato seguendo le normali regole di prudenza.
Infine si evidenzia che l'art. 21 del DLgs 626/94 relativo al dovere di informazione del lavoratore, si riferisce non a rischi specifici, ma a tutti i rischi di qualsiasi tipo a cui il lavoratore può andare incontro svolgendo la propria attività, compresi i rischi legati a mansioni che il lavoratore può essere chiamato a svolgere saltuariamente.