Il Ministero del lavoro, con la circolare 5/03/2013 n.9, ha precisato che le schede tecniche e i verbali delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art. 71, c.13 del DLgs 81/2008 che i soggetti titolari della funzione e quelli abilitati devono adottare al termine del controllo effettuato devono essere conformi a quelli previsti dal DM 11/04/2011.
Inoltre, il datore di lavoro che trascorsi 60 o 30 giorni dalla richiesta, rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica successiva alla prima, decida di affidare il compito ad un soggetto abilitato, deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione, il nominativo del soggetto abilitato che effettua o ha effettuato la verifica.
In merito alle attrezzature prive del marchio CE, immesse sul mercato prima del 31/12/1996, la circolare 9/2013 precisa che le stesse rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal DM 04/03/1982.
La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all’INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’Istituto assicurativo, potrà essere effettuato da un tecnico. Al termine del collaudo dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza dell’ASL/ARPA.
Le tariffe fissate dal DM 11/04/2011 per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono omnicomprensive di tutte le spese, ad eccezione delle imposte (come ad esempio l’IVA).
Infine si segnala che i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe.