Sicurezza: le associazioni professionali senza scopo di lucro devono essere riconosciute
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 10 dell’11 luglio 2014, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall’Allegato A, lett. b), punto 1.1 lett. e), dell’Accordo Stato-Regioni del 22.2.2012.
In particolare, si precisa che, con la dicitura “associazioni di professionisti senza fini di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali”, il suddetto Accordo si riferisce a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall’assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall’ordine o collegio professionale di riferimento – in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale – sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all’art. 98, comma 1, del D.Lgs. 82/2008.
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