Sicurezza: l’attività di vigilanza è incompatibile con quella di medico competente
A cura della redazione

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 2/2018), ha fornito precisazioni sulla corretta interpretazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008, con cui è stabilito il divieto, per il dipendente di una struttura pubblica assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, di prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
Secondo il Ministero, il Dipartimento di prevenzione rappresenta un’unica struttura deputata allo svolgimento di attività polifunzionali, volte a garantire un continuo innalzamento del livello di salute e di miglioramento della qualità della vita. Emerge dunque una pluralità di funzioni attribuite al Dipartimento, che oltre alla funzione di vigilanza e controllo, è chiamato a garantire l’attuazione di interventi complessi nell’ambito dell’assistenza collettiva, quali la sorveglianza epidemiologica, l’informazione all’utenza, l’assistenza alle imprese, la formazione degli operatori, l’educazione sanitaria della popolazione, l’informazione e la comunicazione del rischio per la salute. Per tali motivi, la predetta disposizione deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il citato Dipartimento ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.
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