Sicurezza: l'allievo universitario è equiparato al lavoratore
A cura della redazione
La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 1 del 27 marzo 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del D.Lgs. 81/2008 nell’ambito degli istituti di istruzione ed universitari e delle scuole cattoliche.
La prima precisazione riguarda gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale. In particolare, l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 equipara tali soggetti ai lavoratori unicamente nei casi e per il tempo in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali.
Il secondo chiarimento riguarda l’identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche. In questo caso, il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del DM 29.9.1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle Istituzioni scolastiche ed educative non statali, specifica che, per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al Titolo VIII, artt. 345 e 353 del D.Lgs. 297/1994. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell’ente.
La suddetta individuazione – aggiunge il Ministero – deve, comunque, rispettare quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare dal rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dall’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
L’interpello si occupa, inoltre, dell’identificazione degli enti bilaterali e degli organismi paritetici, precisando che occorre prendere in considerazione solo quelli che siano costituiti nell’ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che svolgano la propria attività di supporto alle aziende sia nel territorio (provincia) che nel settore di attività del datore di lavoro. Nel caso in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale, il datore di lavoro potrà rivolgersi a livello regionale o, in mancanza, da un livello ancora superiore.
Infine, per ciò che concerne l’obbligo di formazione ex art. 3 de D.Lgs. 81/2008, il Ministero precisa che, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall’Accordo Stato – Regioni 21/12/2011, il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente o, se ciò non sia possibile, contestualmente all’assunzione. In quest’ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione.
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