Sicurezza: la formazione va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore
A cura della redazione

La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n.11 del 24/10/2013, ha precisato che la formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 37, c.2, del DLgs 81/2008, prescinde dall’appartenenza dell’azienda ad uno specifico settore Ateco.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione partendo dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità con le quali deve essere erogata la formazione nonché l’aggiornamento dei lavoratori ai sensi del T.U. sicurezza. A detto accordo ha fatto seguito quello del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative, secondo cui la classificazione dei lavoratori a cui erogare la formazione può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto risulta nella valutazione dei rischi.
Ne consegue che la formazione deve essere tarata sull’effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.
Riproduzione riservata ©