La Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, rispondendo all’interpello n. 13 del 24/10/2013, ha precisato che il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata formazione ed informazione in materia di sicurezza anche al lavoratore a domicilio, nel rispetto dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

L’obbligo di erogare la formazione anche ai predetti lavoratori trova fondamento nell’art.3, c.9 del DLgs 81/2008 secondo cui ai lavoratori a domicilio e ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate, che dovranno risultare conformi alle disposizioni del T.U. sicurezza.

Il datore di lavoro però è tenuto alla formazione base sulla sicurezza e non anche a quella specifica per il primo soccorso e l’antincendio.

Con il medesimo interpello, la Commissione precisa inoltre che l’abitazione del lavoratore in cui viene resa l’attività non può essere considerata luogo di lavoro ai sensi dell’art.62 del Dlgs 81/2008, con la conseguenza che non deve essere oggetto di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.