In Conferenza Stato-Regioni, sono stati siglati, in data 21 dicembre 2011, due accordi per dare concreta attuazione agli artt. 34 e 37 del Testo Unico Sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
L’accordo n. 2237/csr/2011 definisci la durata e i contenuti dei corsi che il datore di lavoro, che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso e di prevenzione incendi, è obbligato a frequentare.
Il secondo accordo (n. 221/csr/2011) definisce modalità, durata e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori e dei dirigenti.
Negli accordi si prevede che, per adempiere agli obblighi di cui agli artt. 34 e 37 del Testo Unico, oltre alle tradizionali modalità in aula, è possibile ricorrere alla formazione in e-learning. Allo scopo, le ore di formazione devono essere considerate orario di lavoro effettivo.